Obbligo Vaccinale CDP
L’obbligo vaccinale per il personale della scuola è stato introdotto dall’art. 2 del Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 recita: “a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Comprende: “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”.
CHI SONO I DESTINATARI DELL’OBBLIGO VACCINALE?
I destinatari dell’obbligo vaccinale Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115 , dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.
CHI CONTROLLA?
Le procedure di controllo del rispetto dell’obbligo vaccinale è compito dei Dirigenti Scolastici, che acquisiscono le informazioni necessarie attraverso il sistema. Quindi dal 15 dicembre 2021 se a seguito di controlli non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:
- a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
- d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Alla scadenza di detto termine, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il Dirigente Scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.
SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO
La mancata presentazione della documentazione determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato.
All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).
Per il periodo di sospensione:
non sono dovuti retribuzione
né altro compenso o emolumento comunque denominati.
La sospensione è applicata fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Decreto legge 172 del 26 novembre 2021
1189 del 7 dicembre 2021 – Obbligo vaccinale per il personale della scuola – Suggerimenti operativi del MI