Habemus decretum… n.59 del 13/04/2017

Non amiamo celebrazioni, ma anche oggi o meglio ieri, finalmente vediamo pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi della Legge 107/2015.

Decreto Legislativo n59

Cominciavamo a temere un…ripensamento.

Scherzo ovviamente, ma di certo da oggi abbiamo la certezza che una piccola toppa è stata applicata all’ingiustizia perpetrata dalla 107 quando stabilisce il diritto a tempo, chi prima e chi dopo il 31/12/2006. Come se un diritto fosse stabilito da un politico di passaggio. Riporto l’articolo pubblicato dalla deputata Manuela Ghizzoni sul suo blog personale, a cui vanno i nostri ringraziamenti per essere riuscita nell’ottimo lavoro di mediazione,  che ha visto alla fine il voto favorevole della maggioranza ma anche della opposizione.

Tratto dal blog del onorevole Manuela Ghizzoni:  http://www.manuelaghizzoni.it/2017/05/09/italia-oggi-reclutamento-chiude-passato-stabilita-continuita-percorso-lungo/

” Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo degli insegnanti della scuola secondaria opera un mutamento di paradigma: mai più defatiganti precariati a cui seguivano abilitazione e concorso, ma subito un concorso per accertare le competenze disciplinari e poi, solo per i vincitori, un percorso triennale retribuito di formazione, tirocinio e inserimento progressivo nella professione fino all’assunzione a tempo indeterminato.  Molta attenzione ha suscitato la disciplina transitoria, che condizionerà il successo del nuovo sistema se riuscirà a chiudere con il passato con equità, vale a dire avendo riguardo per i diritti degli attuali docenti precari, formati sul campo, dotati di esperienza e spesso in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Si tratta di una sfida complessa, che deve contemperare anche i diritti dei futuri docenti, i «nuovi entranti» nel mondo della scuola, e deve tenere conto dell’estrema diversificazione delle situazioni, per cui in alcune regioni e per alcuni insegnamenti il precariato storico è già esaurito o quasi, mentre in altre regioni e per altri insegnamenti in migliaia hanno già i requisiti per l’assunzione in ruolo.  La fase transitoria si rivolge a quattro categorie di precariato scolastico.

  1. La prima è formata dai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae), che hanno maturato il diritto all’assunzione per disposizione della legge 107.
  2. La seconda è costituita dai vincitori del concorso del 2016, che accederanno al ruolo sulla base della graduatoria di merito (Gm); a loro si aggiungono, per il periodo di validità della graduatoria, anche gli idonei.
  3. La terza categoria è formata dagli attuali abilitati.

Queste tre categorie si riferiscono a platee chiuse, destinate ad estinguersi, a differenza della quarta che invece continuerà ad alimentarsi in forme fisiologiche per le necessità strutturali della scuola: ci si riferisce ai supplenti non abilitati che comunque insegnano, in particolare su posti dell’organico di fatto non assegnabili a docenti di ruolo. Gli appartenenti alla terza e alla quarta categoria non hanno maturato il diritto all’assunzione, pertanto la disciplina transitoria prevede che dovranno sottoporsi ad apposite prove e percorsi valutativi e formativi differenziati. Un cardine di tutta la normativa è, infatti, che non si dà corso ad alcuna sanatoria, ma si graduano le prove e i percorsi di accesso alla scuola a seconda della formazione acquisita e dell’esperienza maturata. Così gli abilitati della terza categoria confluiranno in una nuova graduatoria di merito regionale (Gmr), mentre ai supplenti della quarta categoria, in considerazione dei servizi resi per il funzionamento della scuola per almeno tre anni, sarà riservato, a regime, un concorso biennale per l’inserimento in un percorso di formazione e accesso al ruolo.  Alla graduazione dei percorsi corrisponde quella dei posti riservati ad ognuna delle categorie. Il 50% dei posti vacanti e disponibili è innanzitutto destinato all’assunzione dalle Gae. Via via che esse si svuoteranno (in molti casi lo sono già), i posti residui andranno a disposizione, progressivamente, delle altre categorie. La disposizione transitoria determina poi come saranno utilizzati i posti vacanti e disponibili nei primi quattro anni, dal 2017/18 al 2020/21, al netto di quelli utilizzati per le Gae. Per i primi due anni, si tratta dei posti già banditi dal concorso 2016 e quindi andranno tutti alle Gm (ove fossero già esaurite, si attingerà dalle nuove Gmr). Nei successivi due (fatto salvo lo scorrimento di eventuali Gm ancora vigenti), tutti i posti del 2019/20 e l’80% di quelli del 2020/21 saranno riservati alle Gmr. Infine il 20% dei posti del 2020/21, più quelli eventualmente residuati dalle Gmr, saranno riservati ai supplenti non abilitati, secondo la graduatoria del loro concorso riservato (il primo sarà bandito nel 2018).   I posti vacanti e disponibili del 2021/22, al netto di quelli eventualmente riservati alle Gae, saranno riservati per un massimo dell’80% alle Gmr degli abilitati. Il 60% dei posti restanti (quindi al minimo il 12% dei posti iniziali) sarà riservato ai supplenti non abilitati, mentre l’altro 40% (quindi al minimo l’8% dei posti iniziali) sarà assegnato ai nuovi entranti sulla base del primo concorso che sarà anch’esso bandito nel 2018, in modo che i vincitori possano occupare i posti a loro destinati a partire dal 2021/22, dopo il triennio di formazione e tirocinio.   Queste percentuali saranno via via modificate per i posti disponibili dal 2022/23 in poi. La quota per gli abilitati scenderà dall’80% sino al 20%, che diventerà una percentuale fittizia appena la categoria sarà esaurita. La quota per i supplenti non abilitati scenderà anch’essa dal 60 al 20% a regime. In corrispondenza salirà la quota restante da assegnare interamente ai nuovi entranti.   La transizione per portare stabilità e regolarità a un sistema purtroppo viziato da scelte del passato disorganiche e contraddittorie è necessariamente lunga, ma in grado di garantire ai giovani spazi sicuri e crescenti. Ad esempio, su 100 posti del 2029/30 (banditi con il concorso del 2026), al massimo 20 saranno riservati agli abilitati (se ve ne saranno ancora), al massimo altri 20 ai supplenti non abilitati e quindi almeno 60 ai nuovi entranti. Un sistema di vasi comunicanti che, con lo svuotamento di alcuni e il parallelo riempimento di altri, potrà garantire equità e opportunità a tutti.”


Per utilità di tutti, allego il PDF del decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale di ieri 17/05/2017 che andrà in vigore dal 31/05/2017 e da cui far partire l’orologio della tempistica prevista.

Decreto Legislativo n59

Ricordo le due date da non dimenticare ad oggi

(art.17 comma 6) – Entro 120 giorni, cioè indicativamente entro fine settembre il Ministro della Pubblica Istruzione dovrà emanare un decreto che preveda il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione.

(art.17 comma 3) – La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018.

 

 

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